E' una misura di sostegno economico a favore delle famiglie numerose nelle quali vi siano almeno tre figli minori di 18 anni.
Possono usufruire dell'assegno famigliare i nuclei familiari italiani o comunitari in possesso dei seguenti requisiti:
Il Dip. per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio comunica annualmente la rivalutazione della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso, con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per l'anno 2019 (comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.82 del 6 aprile 2019) la rivalutazione della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso (ANF), ai sensi dell'art. 65 della legge 448/1998 e s.m.i., da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2019, se spettante nella misura intera, è pari a € 144,42; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari a € 8.745,26.
Con circolare n.66/2019 del 17 maggio scorso, l'Inps ha comunicato i nuovi livelli reddituali 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020 per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare (ANF).
La legge 153/1988 stabilisce infatti che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l'anno 2017 e l'anno 2018 è risultata pari a +1,1 per cento.
In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020 con il predetto indice.
Le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, alle diverse tipologie di nuclei familiari, sono disponibili in allegato. Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto il beneficio.
Art. 65 della Legge 448 del 23/12/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Art. 14 del D.P.C.M. del 21/12/2000 n. 452;
Legge 144/99;
Decreto Ministeriale n. 306/99;
D.P.C.M. del 25/05/2001 n. 337.
Casi particolari
La domanda di concessione dell'assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto entro sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia, nel caso di affidamento preadottivo o di adozione.
Il Dip. per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio comunica annualmente la rivalutazione della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità, con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per l'anno 2022 (circolare INPS 18 febbraio 2022, n. 27 ) la rivalutazione della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità, ai sensi dell'art. 74 della legge 151/2001, se spettante nella misura intera, è pari a € 354,73; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'ISEE è pari a € 17.747,58.
Il Comune trasmette all'INPS i dati relativi agli assegni concessi.
Al pagamento dell'assegno provvede l'INPS in un'unica soluzione, tramite spedizione postale o versamento su conto corrente bancario dell'interessato, entro circa 45 giorni dalla ricezione dal Comune dei dati necessari.